Il filo conduttore della ricerca di Maria Cristina Degoli è ladeguatezza delle prestazioni pensionistiche a fronte di una diffusa destrutturazione del lavoro (nel lessico corrente lavoro non standard), poco o per nulla compatibile con il sistema assicurativo che connota lattuale sistema previdenziale, con la generalizzazione dal 1° gennaio 2012 del metodo di calcolo contributivo delle pensioni. Il quesito di fondo al quale lA. intende dare una risposta, in aderenza ai principi costituzionali, è se la tutela pensionistica debba essere mantenuta nellarea della previdenza, con gli opportuni aggiustamenti, ormai improcrastinabili se si vuole garantire ladeguatezza delle prestazioni, ovvero se è ormai inevitabile la trasmigrazione nellarea dellassistenza, come da taluni propugnato, sganciandola definitivamente dalla logica assicurativa. La questione, già dibattuta negli anni successivi alla riforma del 2011, è letteralmente esplosa con lentrata in vigore del decreto legge n. 4/2019 che ha definitivamente messo in crisi limpianto assicurativo della nostra previdenza, introducendo prestazioni che sovente sopravanzano come importo quelle collegate alla contribuzione versata (sia pure assoggettando il diritto a condizioni non previste per le prestazioni previdenziali). Ciò vale per la NASpI che (prima delle modifiche apportate dalla l. n. 234/2021) nella parte finale di percezione si riduce per via del décalage, andando sotto limporto del Reddito di cittadinanza, e vale anche per le pensioni contributive, per gli importi più bassi anchesse attestate sotto limporto della pensione di cittadinanza. In entrambi i casi il d.l. n. 4/2019 prevede una integrazione, di natura marcatamente assistenziale, ma in tal modo mettendo in discussione (id est devalorizzando), secondo lA. la logica assicurativa, cioè linteresse al versamento della contribuzione sia contro la disoccupazione sia per levento IVS.