Nel libro si analizza la descrizione che Pomponio un giurista romano, che scrive tra il 130 e il 180 d.C. fa di tre suoi predecessori, attivi tra il 150 e il 120 a.C.: Publio Mucio Scevola, Marco Giunio Bruto, Manio Manilio. Si dedica particolare attenzione allenigmatica locuzione fundare ius civile con cui egli descrive il contributo dei tre giuristi alla scienza giuridica. A tale proposito il volume pone in risalto la differenza tra lattività cautelare, di marca orale, consistente nella redazione di formulari sostanziali e processuali, nel rilascio di pareri giuridici su questioni poste da cittadini o organi pubblici e nellescogitazione di meccanismi tramite cui realizzare determinati effetti giuridici, e lattività interpretativa, per sua natura scritta, consistente nellinterpretazione della legge e della consuetudine. Contrariamente alle visioni invalse, si sostiene che gli scritti dei tre giuristi analizzati avessero preminente natura interpretativa, basandosi in particolare sullinterpretazione delle XII Tavole, insieme di norme scritte approvate nel 450 a.C., che costituivano ancora il fulcro del diritto della società romana nel II secolo a.C., a cui venivano ricondotte le novità normative nel frattempo intervenute.