Lindagine origina dalla consapevolezza dellassenza, nel diritto azionario, di una regola analoga a quella stabilita, per il modello della s.r.l., dallart. 2476, comma 8º, c.c. e dal rilievo della (pressoché esclusiva) considerazione da parte della giurisprudenza, ai fini dellindividuazione dei presupposti per lestensione soggettiva della responsabilità gestoria, dingerenze qualificabili (soltanto) come amministrazioni di fatto. Il tentativo di delineare un regime di responsabilità a carico del socio di una s.p.a. chiusa che sintrometta sia pur episodicamente e con interventi extraistituzionali nella determinazione di scelte gestorie eccedenti la propria sfera di azione impone di valutare la possibilità di cogliere frammenti di diritto positivo, che concorrano alla costruzione di uno statuto delleterogestione dal quale poter ricavare principi idonei a sganciarsi dal soggetto a cui fossero astrattamente riferiti per agganciarsi agli atti che risultassero concretamente decisi e realizzati. Il percorso muove, sulla spinta delle suggestioni ricavabili dallesperienza straniera, dallanalisi del principio della competenza esclusiva degli amministratori e giunge alla rilevazione di un dovere di corretta gestione, in grado di esprimere una regola di condotta la cui intestazione sotto il profilo soggettivo appare neutrale, risultando ancorata sotto il profilo oggettivo al sostanziale coinvolgimento del singolo nella definizione dellatto gestorio. La violazione del precetto, coessenziale a ogni forma di cooperazione (anche occasionale) nella gestione, diviene oggetto di un esame volto a far emergere nella valorizzazione dei poli decisionali effettivi e attraverso laffrancamento dalle clausole generali di diritto comune titolo e natura della responsabilità che, nelle sue diverse declinazioni, può essere ascritta allazionista interferente.