La tematica dei diritti fondamentali delluomo costituisce oggetto di particolare interesse nellambito degli studi giuridici nazionali, internazionali ed europei. Ne dà testimonianza anche buona parte della riflessione dottrinale italiana contemporanea. Essa dedica a questa specifica materia significativa attenzione sia sotto il profilo teoretico sia sotto laspetto dogmatico, coinvolgendo nello stesso tempo, sebbene da prospettive diverse, tanto i filosofi del diritto e i civilisti, quanto i giuspubblicisti, e, fra questi ultimi, specialmente i costituzionalisti e gli internazionalisti. Dal punto di vista sistematico, linteresse di studio verso il tema dei diritti umani appare alimentato soprattutto dal fatto che gli operatori giuridici si trovano di fronte ad una pluralità di Costituzioni contemporanee, fra cui quella italiana, che dedicano intere loro sezioni alle libertà fondamentali, spesso disciplinandole con particolare considerazione e dettaglio in norme iniziali e di apertura degli stessi testi costituzionali. I giuristi, inoltre, si trovano davanti ad un manipolo sempre più nutrito di Carte internazionali sui diritti delluomo, espressione tangibile della volontà comune degli Stati di assicurare alle libertà umane unoggettiva eterofondazione, che, in linea di principio, sia assiologicamente sganciata dalle determinazioni contingenti del potere sovrano degli Stati nazionali. Lesigenza di una eterofondazione dei diritti fondamentali, e, perciò, laspirazione ad un loro ancoramento in grado di trascendere e di superare gli eventuali condizionamenti derivanti dalle singole autorità politiche statuali, ha tradizionalmente toccato, e continua tuttora a toccare, anche la sensibilità intellettuale propria degli studiosi del diritto ecclesiastico italiano. Questa singolare attenzione non deve sorprendere, in quanto, nellambito dei giuristi positivi, gli ecclesiasticisti rappresentano categoria di studiosi che, in linea di principio, ha forse più naturale consuetudine con problemi di eterofondazione, segnatamente ove si guardi ad alcune specifiche figure o fattispecie che formano usualmente oggetto del loro specifico interesse scientifico. Così, prendendo ad esempio il caso dellordinamento giuridico italiano, quando si afferma che il diritto positivo riconosce la sovranità della Chiesa cattolica o lindipendenza di tutte le confessioni religiose ovvero loriginarietà dei loro rispettivi ordinamenti giuridici, e, ancora, quando si afferma che lo Stato dichiara la propria incompetenza nei confronti delle materie e degli «ordini» tipicamente confessionali (le cui dinamiche possono pure incidere, talora in maniera profonda, nella vita concreta dei consociati), è evidente la presupposizione (implicita) dellesistenza di una dimensione extra-statuale in cui trovano genetico fondamento e ragion dessere soggetti e sistemi di valori per loro natura non riferibili strettamente alla sfera ordinamentale dello Stato.