CARBONE ANDREA / CERULLI IRELLI VINCENZO
Il processo amministrativo si instaura mediante ricorso dinnanzi al TAR competente (art. 41, co. 1, c.p.a.). Il ricorso costituisce dunque latto processuale attraverso il quale si esercita il potere di azione, attraverso cui avviene, quindi, la proposizione della domanda giudiziale. Nel processo amministrativo, nello specifico, con il suo esperimento avviene linstaurazione del giudizio da parte del soggetto che afferma la lesione di una propria situazione giuridica soggettiva che si pone in rapporto con il potere, in ragione dellesercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo, e/o delle modalità attraverso il quale detto esercizio è avvenuto. In questa prospettiva, si deve considerare come lazione, in senso proprio, indichi quella situazione giuridica, di carattere processuale, corrispondente al potere, conferito ad un soggetto, di produrre lobbligo, nei confronti dellorgano giudicante, di adottare una decisione giurisdizionale. La considerazione della tipologia di obbligo che sorge dallesercizio dellazione, se alladozione di una qualsiasi decisione, di una decisione di merito, ovvero della decisione favorevole richiesta, caratterizza lazione in senso, corrispondentemente, assolutamente astratto, relativamente astratto ovvero concreto. La rilevanza giuridica che, in via generale, è accordata al potere di azione è, come noto, quella che fa riferimento allazione relativamente astratta (pur non mancando, in casi specifici, il conferimento di rilievo giuridico, accanto ad essa, anche alle altre tipologie, e in particolare allazione concreta: si v. quanto detto nel vol. I sullazione di annullamento e sul relativo oggetto del giudizio).