Le alienazioni a scopo di garanzia sono invalse nella prassi quali cessioni di beni (o crediti) che un debitore stipula in favore del proprio creditore, onde tutelarlo dal rischio dellinadempimento.
Dallentrata in vigore del codice civile del 42, gli interpreti hanno affrontato la questione della validità di questi negozi rispetto al divieto di patto commissorio sancito dallart. 2744 c.c..
Lorientamento avallato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ne esclude lilliceità nellipotesi in cui sia prevista la cosiddetta cautela marciana, in virtù della quale, al termine del rapporto, si proceda alla stima del bene offerto in garanzia e il creditore, per acquisirne la titolarità, sia tenuto al pagamento dellimporto eccedente lentità del credito.
Recentemente, in materia di garanzia immobiliare nel settore bancario, il legislatore ha introdotto i cosiddetti marciani speciali, nellambito del Prestito vitalizio ipotecario, (l. n. 203/2005 e s.m.i.), del Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato e del Credito immobiliare ai consumatori (t.u.b. ex d.lg. n. 385/1993, riformato dal d.l. n. 59/2016 e dal d.lg. n. 72/2016).
Su tale scorta, seguendo altresì le spinte riformatrici delle nuove direttive dellUnione Europea, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge di delega al Governo (n. 48 del 28 febbraio 2019) per una riforma capillare del codice civile, tesa a disciplinare nuove forme di garanzia convenzionale del credito, a tuttoggi rimasta priva di attuazione.
Lo studio si prefigge allora di affrontare un percorso scientifico, teso alla formulazione di uno schema negoziale di cessiones in securitatem con clausola marciana che, ragionando de jure condendo, possa trovare una propria autonoma codificazione, nel rispetto degli inderogabili limiti tracciati dallart. 2744 c.c.