«La risoluzione per inadempimento può lasciare dietro di sé quei comportamenti con cui è stata data « attuazione » allassetto privato dinteressi e modificata la realtà materiale. Qual è la rilevanza giuridica di tali comportamenti?
Non appena ci accosti allindicato interrogativo, ci si avvede con immediatezza della difficoltà dischiusa dalla retroattività delleffetto risolutivo. È la scelta accolta in ordine a tale effetto a segnare la distanza tra chi riannoda lobbligazione di restituzione ad una fonte non contrattuale e chi àncora, invece, tale obbligazione direttamente al contratto risolto.
Lo scritto tenta di fornire, non solo unanalisi della dinamica giuridica della risoluzione per inadempimento, ma anche una ricostruzione sistematica della disciplina dei casi in cui a seguito dello scioglimento del contratto si riveli impossibile la restituzione della cosa che ha formato oggetto della precedente apprensione; e si sofferma, in particolare, sulla plausibilità, sul piano del diritto positivo, della tesi che pone a carico dellaccipiens, in luogo della restituzione, lobbligazione di corrispondere il «valore» della cosa non più restituibile.
A tale riguardo, lincertezza dei criteri offerti per la determinazione della prestazione dovuta contribuisce ad alimentare, anche, linterrogativo circa la rilevanza giuridica del patto con cui i contraenti mirino ad escludere ex ante la risoluzione per inadempimento e, in tal modo, ad evitare il rischio costituito dallincalcolabilità della decisione sulla lite che dovesse insorgere in conseguenza dello scioglimento del contratto allorché la restituzione si rivelasse impossibile».