Il principio societas delinquere et puniri potest, dispiegatosi anzitutto nei sistemi di common law, nei Paesi dellEuropa continentale ha tardato ad attecchire trovando nel canone della personalità della responsabilità penale una barriera apparentemente insormontabile. Nel nostro ordinamento il riferimento va al co. 1 dellart. 27 Cost., interpretato sia nella sua accezione minima di divieto di responsabilità per fatto altrui sia in quella estesa di responsabilità personale colpevole, nonché al co. 3, che chiama in causa la discussa compatibilità del finalismo rieducativo della pena con la responsabilità dellente collettivo. Nondimeno nel corso dellultimo decennio del secolo scorso si è manifestata uninversione di tendenza su scala europea, la quale, lungi dallessere un fenomeno estemporaneo, costituisce lespressione di un mutamento di paradigma che affonda le sue radici nelle trasformazioni strutturali del sistema capitalistico correlate al processo di globalizzazione, le quali soprattutto con riferimento al settore economico hanno evidenziato linadeguatezza del ricorso alle tradizionali categorie sistematiche dellIndividualstrafrecht. In particolare, per contrastare il dilagante illegalismo, progressivamente è maturata la consapevolezza della necessità di perseguire lefficacia dellintervento giuridico mediante il coinvolgimento diretto dellimpresa, motivandola in una logica di prevenzione del rischio-reato. Nello specifico tale esigenza si rivela ineludibile allorquando il reato è commesso allinterno delle organizzazioni complesse, laddove il potere decisionale risulta parcellizzato e lindividuazione del reo si deve necessariamente rapportare ad una struttura organizzativa policentrica, articolata in unità funzionali dislocate orizzontalmente; una peculiare situazione oggettiva, questa, che fa emergere in tutta la sua evidenza il fatto che la prevenzione del rischio-reato è un problema «soprattutto di organizzazione della organizzazione».