Litinerario di ricerca percorso dalla dottrina nel tentativo di qualificare limpegno del promittente muove dallobbligazione e approda al vincolo di garanzia pura. La diffusa consapevolezza dellimpossibilità di vincolare il debitore a un risultato che prescinde dalle sue capacità dazione ha, infatti, indotto la dottrina maggioritaria non solo ad abbandonare (se non in tutto, almeno in parte) lo schema dellobbligazione, ma a espungere il fatto del terzo dal contenuto del vincolo del promittente. Questultimo, in stretta analogia con lassicuratore, si limiterebbe a garantire al promissario la sicurezza di essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato verificarsi del fatto promesso. Lautore svolge una riflessione critica in merito a questo approdo, evidenziando lirriducibilità del vincolo dellassicuratore (garanzia, come vincolo di soggezione alla nascita, eventuale, dellobbligazione indennitaria) a quello del promittente e, quindi, le diversità dimpiego del concetto di garanzia: riferita allimpegno assunto dal promittente (così come a quello del venditore e dellappaltatore, ma non solo), essa si configura come un vincolo attributivo, alternativo allobbligazione, avente a oggetto proprio il fatto promesso. La riqualificazione dellimpegno del promittente (come vincolo a struttura complessa) consente, per un verso, di rimeditare la natura e la funzione (che è rimediale) dellobbligazione di indennizzo; per altro verso, di ampliare lo spettro dei rimedi a disposizione del promissario.