Lo scritto esamina i principali aspetti problematici della disciplina del prestito vitalizio ipotecario, come riformata dalla l. n. 44 del 2015, che accorda alla banca mutuante, in caso di mancata restituzione del finanziamento, il potere di procedere (in alternativa allesecuzione forzata) alla vendita dellimmobile ipotecato e di soddisfarsi sul relativo prezzo, riconoscendo al debitore leccedenza tra il ricavato da siffatta alienazione e lammontare della somma mutuata e dei relativi interessi. A fronte dellimpostazione che ravvisa nella vendita appena descritta un particolare meccanismo marciano (con conseguente necessità di ridefinire il confine tra convenzione marciana, tradizionalmente considerata valida, e patto commissorio, nullo ai sensi dellart. 2744 c.c.), la valorizzazione di alcuni elementi caratterizzanti la nuova disciplina, come leffetto esdebitativo riconnesso alla vendita perfezionata su iniziativa del finanziatore, suggerisce una ricostruzione alternativa della figura, imperniata sul concetto di operazione economica e sul rilievo attribuito dalla recente legislazione allautonomia privata nel governo della fase esecutiva del rapporto. La qualificazione del prestito vitalizio ipotecario nei termini di una complessa operazione attuabile attraverso una molteplicità di prestazioni subordinate al mancato rimborso della somma finanziata consente infatti di individuare nella vendita dellimmobile ipotecato (promossa dal creditore sulla base di un potere eccezionalmente associato alla garanzia ipotecaria) la fonte di unattribuzione caratterizzata dal valore di momento esecutivo dellobbligazione restitutoria ex mutuo. Una prospettiva, quella appena declinata, in grado di sostenere anche il diverso congegno solutorio (anchesso previsto dalla disciplina di recente introduzione) dellaccordo tra debitore e mutuante, in forza del quale il debitore medesimo accetta di addivenire alla dismissione dellimmobile ipotecato, destinando il ricavato a tacitazione delle pretese del finanziatore.