Il discorso sulla cessione di credito in garanzia si esprime in contesti complessi e plurali. Si tratta di normative dettate da fonti differenti per materia e livelli di produzione, sostenute da orientamenti giurisprudenziali e prassi economiche. Discipline e interpretazioni del secolo passato si intersecano alle contemporanee vicende di un diritto quello delle garanzie e dei finanziamenti alle imprese che, intricato di riforme e spesso condizionato da crisi socio-economiche imprevedibili, propone nuovi paradigmi di attenuazione del rischio di credito, nuove relazioni fra lautonomia negoziale e la gestione delle procedure concorsuali, alla ricerca di un precario equilibrio fra linteresse generale al sostegno delleconomia e la tutela dei diritti delle persone coinvolte nelle dinamiche creditizie e finanziarie delle imprese in crisi.
La funzione di garanzia impressa alla cessione di credito permette alloperazione di finanziamento di travalicare la concezione cooperativa della relazione obbligatoria fra creditore e debitore per proiettare il trasferimento del credito oltre la fase meramente garantistica lincremento della riserva patrimoniale esecutabile sino a potenziare la sfera giuridica del finanziatore mediante la legittimazione allesercizio di poteri di apprensione coattiva. Spingendosi nellagone della competizione fra creditori, nella fase della responsabilità patrimoniale del debitore, si coglie il concreto interesse al trasferimento di credito. Questo elemento tipologico si lascia leggere quale mezzo per il perseguimento di un fine più complesso, consistente nella possibilità per il finanziatore di procurarsi convenzionalmente la situazione giuridica di appartenenza del collateral e avvantaggiarsi dellautotutela che gli eviterà il concorso con gli altri creditori del suo debitore.