I profili di responsabilità dellente collettivo per la commissione di fatti di reato riconducibili al proprio organigramma, e che siano stati motivati da un interesse o vantaggio palpabile, hanno assunto un ruolo nevralgico nel diritto penale dellimpresa contemporaneo.
Allinterno di questo dato chiaramente acquisito, è meno chiara lesistenza di margini di non punibilità per lente misurati sulla necessaria offensività dellillecito commesso da soggetti a lui riconducibili.
LAutore delinea un quadro fedele e completo dellesiguità del fatto offensivo sia sul piano della disciplina codicistica, con lesame della disposizione dellart.131-bis c.p., che sul versante delle ricadute in punto di sanzionatorietà dellente collettivo, per giungere alla conclusione, ispirata al criterio della ragionevolezza, dellammissibilità dellapplicazione della clausola anche nel caso di responsabilità dellente.