Prendendo spunto da una recente pronuncia del Consiglio di Stato, il contributo esamina i limiti che incontra listituto della donazione modale nel risolvere due profili problematici: da un lato, la legittimazione ad agire attribuita alla discendente di colui che, in epoca risalente, aveva donato limmobile cum onere affinché fosse destinata alla cura dei malati; dallaltro lato, lidoneità dellonere a produrre un vincolo di natura obbligatoria condizionante la libertà organizzativa dellimprenditore, pubblico o privato che sia.
Nella prima parte del lavoro, attraverso la rievocazione degli studi condotti da Gorla in tema di promessa vincolante e di executed consideration, la donazione modale appare listituto giuridico indipendente con il quale è stato riconosciuto alle parti la possibilità di acquisire un risultato non conseguibile attraverso lesercizio dellautonomia contrattuale, ossia attribuire rilevanza giuridica allintento di depatrimonializzare linteresse creditorio alla prestazione ex art. 1174 c.c.
Alla luce di tale assunto, linterpretazione del dato normativo di cui agli artt. 793 e 794 c.c., nonché sistematica ed assiologica convince che lorigine modale del vincolo non consente di affrontare adeguatamente i due indicati profili problematici. Abbandonato il paradigma teorico dellindividualismo proprietario, lindagine riorganizza gli stessi elementi posti a sostegno della motivazione nel prisma fornito dalla teoria dei beni comuni. Tale impostazione avrebbe avuto il merito di fornire una rappresentazione più aderente alla realtà del conflitto effettivamente scrutinato poiché contrapposto allinteresse pubblico alla chiusura del presidio ospedaliero non sta linteresse morale della discendente allattuazione della volontà dellavo quanto, piuttosto, linteresse diffuso di una determinata comunità a non vedere negato il proprio diritto ad accedere al servizio ospedaliero offerto da un bene così conformato da tempo immemore.